TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
La descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, o nel programma di viaggio separato, nonché la conferma della prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all'art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. In caso di intermediazione del contratto da parte di un'Agenzia di Viaggio, la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all'Agenzia di Viaggio, in quanto agente del Viaggiatore e quest'ultima avrà diritto a riceverla dalla stessa. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali richiede il servizio all inclusive, sia il contratto di viaggio come ivi regolato, sia le avvertenze contenuto in esso, e le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che hanno per oggetto servizi da fornire sia sul territorio nazionale che internazionale, è disciplinata dagli artt. 23 e 10 del Trattato. 32-51 novies del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (cd. “Codice del Turismo”, poi CdT), come attualmente modificato dal D.lgs. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché delle disposizioni del Codice Civile in materia di trasporti, appalti e mandati di servizi, ove applicabili, e del Codice della Navigazione (RD n. 327 del 30.03.1942)
2. ACCORDI AMMINISTRATIVI
L'organizzatore e l'Agenzia di vendita del pacchetto turistico, cui il viaggiatore è indirizzato, devono essere autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività ai sensi della normativa vigente, l'Organizzatore e il venditore comunicano a terzi, prima della conclusione del contratto, i dettagli della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e del venditore, ciascuno ai fini della restituzione delle somme versate o del ritorno nel luogo del viaggiatore di partenza.
​
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente accordo:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in forza di un contratto di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, agisce, nei contratti di turismo organizzato, anche per il tramite di altra persona che opera per suo conto o per suo conto, in qualità di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici connessi o in qualità di prestatore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combina pacchetti e li vende o li propone in vendita direttamente o tramite o insieme ad altro professionista;
d) Venditore: un professionista diverso dall'Organizzatore che vende o propone in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett. c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la "combinazione di almeno due diverse tipologie di servizi turistici ai fini di uno stesso viaggio o vacanza, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
(1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o secondo la sua selezione, prima della conclusione di un unico contratto per tutti i servizi;
(2) tali servizi, anche se conclusi con distinti contratti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerto, venduto o fatturato a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti con la denominazione "pacchetto" o nome simile;
2.4) cumulato dopo la conclusione di un contratto mediante il quale il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di diverse tipologie di servizi turistici, oppure acquistati da distinti professionisti attraverso i relativi processi di prenotazione telematica dove il nome del viaggiatore, i dati di pagamento e l'indirizzo e-mail sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti si conclude al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
​
5. INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di una corrispondente offerta, l'organizzatore e, in caso di vendita del pacchetto tramite venditore, anche il venditore, forniscono al viaggiatore il relativo modulo informativo standard di cui all'allegato A , Parte I o Parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:
(a) le principali caratteristiche dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario ei periodi di soggiorno con le relative date e, se è compreso l'alloggio, il numero di notti comprese;
(2) mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e di ritorno, durata e luogo di sosta intermedio e coincidenze; nel caso in cui l'ora esatta non sia ancora impostata,
l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e di ritorno;
(3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove applicabile, la categoria turistica dell'alloggio secondo la normativa del paese di destinazione;
4) pasti forniti;
5) visite, escursioni o altri servizi compresi nel prezzo totale concordato del pacchetto;
(6) i servizi turistici forniti al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in questo caso, la dimensione approssimativa del gruppo;
(7) la lingua in cui sono forniti i servizi;
(8) se il viaggio o la vacanza è adatto a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tengano conto delle esigenze del viaggiatore;
(b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e di posta elettronica;
(c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutte le tasse, tasse e altri costi aggiuntivi, inclusi eventuali costi amministrativi e di gestione delle pratiche, o, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe ancora dover sostenere;
(d) le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e le tempistiche per il pagamento del saldo, ovvero le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
(c) il numero minimo di persone richieste per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto, per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
(f) informazioni generali relative alle condizioni di passaporti e visti, compreso il tempo approssimativo per ottenere i visti e le formalità sanitarie nel paese di destinazione;
g) informazioni sulla possibilità per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell'inizio del pacchetto per il pagamento di spese di recesso adeguate, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1 CdT;
(h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione a copertura delle spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
(i) i dettagli della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3, del CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), conclusi telefonicamente, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, del presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
​
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di acquisto e di vendita di pacchetto turistico deve essere redatta su apposita forma contrattuale, eventualmente elettronica o, comunque, durevole, compilata in ogni sua parte e firmata dal cliente, che riceverà un copia. L'accettazione della proposta di acquisto e vendita del pacchetto turistico si considera perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche per via telematica, al viaggiatore presso l'Agenzia di Viaggio Venditrice, che si occuperà della sua consegna al viaggiatore stesso. Le informazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, opuscoli o altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore, nel regolare adempimento degli obblighi previsti dall'art. 36, comma 8, CdT., prima dell'inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o esecuzione di determinati servizi facenti parte del pacchetto turistico, tra cui la necessità di assistenza in aeroporto per le persone a mobilità ridotta, la richiesta di pasti speciali a bordo o nel luogo di soggiorno, devono essere effettuata in fase di richiesta di prenotazione ed essere oggetto di specifico accordo tra viaggiatore e organizzatore, tramite l'Agenzia di Viaggi.
3. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro il termine di cinque giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui riceve il contratto condizioni e informazioni preliminari se successive, senza alcuna penalità e senza fornire alcuna motivazione. Nel caso di offerte con tariffe notevolmente ridotte rispetto alle offerte in corso, il diritto di recesso è escluso. In quest'ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Salvo diversa indicazione nelle informazioni precontrattuali o nel contratto, al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto:
a) la quota di iscrizione o di gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato nel catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall'Organizzatore. Il saldo dovrà essere versato entro il termine fissato dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio di pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni successive alla data indicata come termine per effettuare il saldo, l'intero importo dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta d'acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, nonché la mancata rimessa al Tour Operator delle somme corrisposte dal Viaggiatore all'Agenzia di Vendita, e cessa ogni azione di garanzia di cui all'art. 47 CdT nei confronti di quest'ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 codice civ. tali da determinare la deliberazione di legge da effettuarsi mediante semplice comunicazione scritta, a mezzo fax o posta elettronica, presso l'Agenzia venditrice, ovvero presso il domicilio telematico del viaggiatore, ove comunicato. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui le somme pervengono all'organizzatore direttamente dal viaggiatore o tramite l'agenzia di viaggio intermediaria dallo stesso viaggiatore prescelto.
​
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed eventuali aggiornamenti dei cataloghi stessi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, ovvero su il sito web dell'Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere maggiorati di quanto indicato dall'Organizzatore, nella misura massima dell'8% solo se il contratto lo prevede espressamente e specifica che il viaggiatore ha diritto ad una corrispondente riduzione di prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla riduzione dei costi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), che interviene successivamente alla conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili solo a seguito di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto passeggeri in base al costo del carburante o di altre fonti di energia;
(b) il livello delle tasse o degli oneri sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e negli aeroporti;
(c) i tassi di cambio relativi al pacchetto.
4. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8% del prezzo totale del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5, del pacchetto.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa e durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla motivazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima della partenza del pacchetto.
6. In caso di riduzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre dal rimborso dovuto al viaggiatore le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive, di cui è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può modificare unilateralmente le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, a meno che non si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica il cambiamento al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è obbligato a modificare significativamente una o più delle principali caratteristiche dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), o non è in grado di soddisfare i requisiti specifici di cui all'art. Articolo 36, paragrafo 5, lettera a), o propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, il viaggiatore, entro un termine ragionevole indicato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta o recedere dal contratto senza pagare le spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L'organizzatore informa il viaggiatore, senza indebito ritardo, in modo chiaro e preciso su supporto durevole:
a) le modifiche proposte di cui al paragrafo 2 e il loro impatto sul prezzo del pacchetto conformemente al paragrafo 4;
b) un termine ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del paragrafo 2;
(c) le conseguenze della mancata risposta da parte del viaggiatore entro il termine di cui alla lettera (b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
4. Se le modifiche al contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 determinano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto ad una congrua riduzione di prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico di cui al comma 2, se il viaggiatore non accetta il pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e le disposizioni dell'articolo 43, comma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
​
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in qualsiasi momento prima dell'inizio del pacchetto turistico, previo rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, congrue e giustificate, il cui importo deve motivare il viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico prevede penali forfettarie per il recesso, calcolate in base al tempo di annullamento, escluso il costo di prenotazione individuale e i premi assicurativi:
• Dal momento della conferma fino a 29 giorni prima della partenza: penale del 20% dell'importo totale;
• Da 28 a 21 giorni. 30% degli importi totali;
• da 20 a 11 giorni: penale 50% degli importi totali;
• da 10 a 3 giorni: penale 75% degli importi totali;
• Dopo questi termini, verrà addebitato il 100% degli importi.
3. Nel caso di raggruppamenti precostituiti, le penali di recesso saranno oggetto di apposito accordo di volta in volta al momento della sottoscrizione del contratto; in mancanza si applicano le sanzioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano un impatto sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza pagare le spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un'ulteriore compensazione.
5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico, ma non è tenuto al pagamento di un'indennità aggiuntiva se:
a) il numero degli iscritti al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica al viaggiatore il recesso dal contratto entro il termine stabilito nel contratto e comunque non oltre venti giorni prima della inizio del pacchetto in caso di viaggi di durata superiore a sei giorni, sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi di durata compresa tra due e sei giorni, quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi di durata meno di due giorni;
b) l'organizzatore non è in grado di dare esecuzione al contratto per circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal contratto al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
6. L'organizzatore effettua tutti i rimborsi prescritti ai sensi dei commi 4 e 5, rimborsa l'eventuale pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto previa detrazione delle relative spese, senza ingiustificato ritardo e comunque entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati conclusi con terzi.
11. SOSTITUZIONE E TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO AD ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore può, previa comunicazione all'organizzatore su supporto durevole non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cessionario e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili del pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, tasse ed altri oneri accessori, ivi compresi gli eventuali oneri amministrativi e di gestione derivanti da tale cessione.
3. L'organizzatore comunica al cedente i costi effettivi del trasferimento, che non possono essere irragionevoli e non eccedenti i costi effettivamente sostenuti dall'organizzatore a seguito della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente prova dei diritti, tasse o altri costi aggiuntivi derivanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso, il Viaggiatore che richiede la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e purché la sua attuazione sia possibile, corrisponderà al Tour Operator, oltre al costi derivanti dalla modifica stessa, un costo forfettario fisso.
​
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Durante le trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni generali relative a passaporti e visti e le formalità sanitarie necessarie per l'espatrio.
2. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si ricorda, però, che i minorenni devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio o passaporto, oppure per i paesi UE, anche di carta d'identità valida per l'espatrio. In merito all'espatrio dei minori di 14 anni e all'espatrio dei minori per i quali è richiesta l'Autorizzazione rilasciata dall'Autorità Giudiziaria, le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato di http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno comunque trovare le informazioni corrispondenti attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i loro canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso, prima della partenza, i viaggiatori verificheranno l'aggiornamento con le autorità competenti (per i cittadini italiani la locale Questura o il Ministero degli Affari Esteri attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it oppure la Centrale Operativa Telefonica allo 06.491115) adeguandosi prima della partenza. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all'Agenzia di Vendita o all'organizzatore.
4. I viaggiatori devono in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o del servizio turistico e, al momento della partenza, devono assicurarsi definitivamente di essere muniti di certificati di vaccinazione, passaporto individuale e ogni altro documento valido per tutti i paesi interessati dall'itinerario, nonché certificati di residenza, transito e sanitari eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai paesi di destinazione e, quindi, l'oggettiva fruibilità dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà la onere di assumere informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero degli Affari Esteri, e diffusi attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi degli ERO – online o cartacei – in quanto contengono informazioni descrittive di carattere generale come indicato nel libretto informativo e informazioni non temporalmente modificabili. Lo stesso, quindi, dovrà essere curato dai Viaggiatori. I viaggiatori devono inoltre attenersi alle regole di normale prudenza e diligenza e alle norme specifiche vigenti nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relativo al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni che l'organizzatore e/o venditore dovessero subire anche a causa dell'inosservanza degli obblighi di cui sopra, ivi comprese le spese necessarie al loro rientro.
6. L'organizzatore o venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero abbia pagato il risarcimento del danno o sia stato costretto ad adempiere ad altri obblighi previsti dalla legge, ha diritto di regresso nei confronti dei soggetti che hanno concorso al verificarsi delle circostanze o evento da cui sono derivati il risarcimento, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o altri obblighi in questione, nonché quelli necessari per prestare servizi di assistenza e alloggio ai sensi di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa tornare nel luogo di partenza . L'organizzatore o venditore che ha indennizzato il viaggiatore si sostituisce, nei limiti dell'indennizzo corrisposto, a tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogazione (art. 51 quinquies cdT).
​
13. SCHEMA DI RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere forniti dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti nell'esercizio delle loro funzioni, da terzi di cui si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, denuncia all'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, qualsiasi difetto di conformità riscontrato durante l'esecuzione di un turista servizio previsto nel contratto di pacchetto turistico.
3. Nel caso in cui uno dei servizi turistici non sia svolto in conformità al contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore rimedia al difetto di conformità, salvo che ciò sia impossibile o eccessivamente oneroso, tenuto conto dell'entità del difetto di conformità e il valore dei servizi turistici interessati dal vizio. Se l'Organizzatore non risolve il difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un termine ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, con contestazione svolta ai sensi del comma 2, il viaggiatore può rimediare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'Organizzatore si rifiuta di sanare il difetto di conformità o se è necessario porvi rimedio immediatamente, il viaggiatore non è tenuto a specificare un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'Organizzatore non vi abbia posto rimedio entro un termine ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e caratteristiche del pacchetto turistico, con il contenzioso svolto ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere automaticamente e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, la riduzione del prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto passeggeri, l'Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Ove non sia possibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'Organizzatore dovrà provvedere alle spese del necessario alloggio, ove possibile di categoria equivalente a quella contrattualmente prevista, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione Europea in materia di diritti del passeggero, applicabile al relativo mezzo di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006 e ai loro accompagnatori, alle donne in gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone in necessità di assistenza medica specifica, a condizione che l'Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto. L'Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente paragrafo se il prestatore di servizi di trasporto non può far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa applicabile dell'Unione Europea.
8. Qualora per circostanze non imputabili all'Organizzatore sia impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, in valore o qualità, dell'insieme dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore offre, senza maggiorazione di prezzo a carico del viaggiatore, adeguate soluzioni alternative di qualità, ove possibile equivalente o superiore, a quelle contrattualmente previste, affinché l'esecuzione del pacchetto possa proseguire, ivi compresa la possibilità che il ritorno del viaggiatore al il luogo di partenza non è previsto come concordato. Qualora le soluzioni alternative proposte comportino un pacchetto di qualità inferiore a quello specificato nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può rifiutare le soluzioni alternative proposte solo se non comparabili a quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile fornire soluzioni alternative o se il viaggiatore rifiuta le soluzioni alternative proposte, ai sensi del comma 8, al viaggiatore è concessa una riduzione del prezzo. In caso di inosservanza dell'obbligo di gara di cui al comma 8, si applica il comma 5.
11. Ove, per circostanze non imputabili all'Organizzatore, non sia possibile assicurare il rientro del viaggiatore come concordato nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
14. PIANO DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ART. 50 – 51c CdT)
1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione dell'incarico conferitogli dal viaggiatore nell'ambito del contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che il servizio sia prestato dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti nell'esercizio delle loro funzioni o da terzi della cui opera si avvale, dovendo adempiere alle obbligazioni assunte, da valutare con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile per errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento del danno connesso alla responsabilità del Venditore si prescrive entro due anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
​
15. LIMITI AL COMPENSO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione dell'indennizzo dovuto dall'organizzatore, salvi i danni alla persona o causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento del danno personale è prescritto entro tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel periodo più lungo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che disciplinano i servizi inclusi nel pacchetto .
16. POSSIBILITA' DI CONTATTARE L'ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può rivolgere messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore.
2. Per il rispetto dei termini o dei termini di prescrizione, vale anche per l'Organizzatore la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L'organizzatore fornisce senza indugio adeguata assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, del CdT, in particolare fornendo adeguata informazione in merito ai servizi sanitari, agli enti locali e all'assistenza consolare e assistenza il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e nell'aiutarlo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore può richiedere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RESO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente compreso nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, apposite polizze assicurative contro i costi derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e/o malattie che coprano anche il le spese di rimpatrio e la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti derivanti dai contratti assicurativi devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie assicurative, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze stesse, così come riportate nelle condizioni di polizza pubblicate nei cataloghi o esposte nei depliant messi a disposizione ai Viaggiatori al momento della partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L'organizzatore può proporre al viaggiatore – in catalogo, documentazione, sul proprio sito internet o in altra forma – la risoluzione alternativa delle controversie (ADR), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso, l'organizzatore indicherà il tipo di delibera alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
​
20. TUTELA DEL VIAGGIATORE (ART. 47 CdT)
1. L'organizzatore e il venditore stabiliti nel territorio nazionale sono coperti da un contratto di assicurazione di responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dei rispettivi obblighi contrattuali.
2. I contratti di organizzazione di pacchetti turistici sono assistiti da polizze assicurative o fideiussioni bancarie o rilasciate dai Fondi di cui al comma 3 dell'art. 47 del CdT, che, per viaggi all'estero e viaggi che si svolgono all'interno di un unico Paese, compreso il viaggio in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso di il prezzo pagato per l'acquisto del pacchetto e l'immediato rientro del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. La garanzia è efficace, adeguata al volume degli affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo tra i pagamenti anticipati e il saldo finale e il completamento dei pacchetti, nonché il costo stimato per i resi in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal luogo di residenza, di partenza o di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui la persona responsabile della protezione in caso di insolvenza o fallimento è accertato.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, al viaggiatore può essere offerta la prosecuzione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.
21. CAMBIAMENTI OPERATIVI
In considerazione dell'ampio anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi riportanti le informazioni sulle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le rotte dei voli indicati nell'accettazione della proposta di acquisto e vendita dei servizi potrebbero subire variazioni in quanto soggetti a successiva validazione. A tal fine, il viaggiatore dovrà richiedere la conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L'Organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità dell'effettivo vettore nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 11 del Reg. CE 2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell'art. L'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e l'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto con la normativa sopra richiamata e gli obblighi di riservatezza cui la società è tenuta.
22. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
"La legge italiana punisce con la reclusione i reati in materia di prostituzione e pedopornografia, anche se commessi all'estero".
​
Addendum
condizioni generali di contratto di vendita
dei singoli servizi turistici
a) disposizioni regolamentari
I contratti relativi all'offerta del solo servizio di trasporto, del servizio di residenza, o di ogni altro servizio turistico distinto, non potendo configurarsi come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono regolati dalle seguenti disposizioni del CCV: art. 1, n.3 e n.6; Gli artt. da 17 a 23; Gli artt. 24-31, per quanto riguarda disposizioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione e altri motivi specificamente relativi alla vendita del singolo servizio oggetto del contratto.
(b) condizioni contrattuali
A tali contratti si applicano anche le seguenti clausole delle condizioni generali di vendita di pacchetti turistici: art. 4 1° comma; Arte. 5; Articolo 7; Articolo 8; Articolo 9; art.10 1° comma; Articolo 11; Arte. 15; Arte. 17. L'applicazione di tali clausole non determina in alcun modo la configurazione dei relativi contratti come pacchetto turistico. La terminologia delle suddette clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) deve pertanto essere intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.) .
Approvato da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
​
Organizzazione tecnica: Great.Sicily.com (businness division della Eurofirst Tours)
​
Sede: Via Carmeci 18 92022 Cammarata
​
Telefoni: +39 3500 437 896
Sito web: www.great-sicily.com
​
Azienda primaria:
Eurofirst Tours
P.IVA (02075400842)
Autorizzazione: 2303
Assessorato al Turismo della Regione Sicilia N° 2303
Numero di iscrizione alla Camera di Commercio di
Agrigento N° 9309178
Assicurazione responsabilità professionale:
Europ Assistance Italia SpA N°: 9309178
​
Fondo di garanzia: Consorzio Fogar
Polizza cumulativa,Tua Assicurazioni S.p.A
Nr. 9309178
​
​